Sez. L, Sentenza n. 6392 del 14/07/1997 (Rv. 505953 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Assoluzione dal delitto di furto contestato al lavoratore - Svolgimento di ulteriori accertamenti da parte del giudice del lavoro - Esclusione - Illegittimità del licenziamento - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
L'assoluzione dal delitto di furto contestato al lavoratore e posto a base del licenziamento del medesimo, una volta che con quel giudicato è stata esclusa la commissione del fatto, non solo non costituisce ragione idonea per risolvere il rapporto, ma preclude, sotto il vigore del precedente art. 28 cod. proc. pen. (e, più limitatamente, dell'art. 652 nuovo cod. proc. pen.) la possibilità di svolgere ulteriori accertamenti in ordine allo stesso fatto posto alla base del provvedimento espulsivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)