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Sez. L, Sentenza n. 9131 del 29/08/1995 (Rv. 493794 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di furto contestato al lavoratore con esclusione della commissione del fatto - Ragione idonea alla risoluzione del rapporto - Esclusione - Accertamenti ulteriori in ordine allo stesso fatto - Preclusione.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493794-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

L'assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di furto contestato al lavoratore e posto a base del licenziamento del medesimo, una volta che con quel giudicato è stata esclusa la commissione del fatto, non solo non costituisce ragione idonea per risolvere il rapporto, ma preclude, sotto il vigore del precedente art. 28 cod. proc. pen. (e, più limitatamente, dell'art. 652 del nuovo cod. proc. pen.) la possibilità di svolgere ulteriori accertamenti in ordine allo stesso fatto posto alla base del provvedimento espulsivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)