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Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 20/04/1968 (Rv. 332715 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CONVENZIONI TRA PRIVATI PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE - IN GENERE - RINUNCIA ABDICATIVA - RINUNCIA TRASLATIVA - ELEMENTI DIFFERENZIALI -DISCIPLINA LEGALE DELLE DISTANZE- DEROGA CONVENZIONALE - COSTITUZIONE CONVENZIONALE DI SERVITU - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1968-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332715-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CONVENZIONI TRA PRIVATI PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE - IN GENERE - RINUNCIA ABDICATIVA - RINUNCIA TRASLATIVA - ELEMENTI DIFFERENZIALI -DISCIPLINA LEGALE DELLE DISTANZE- DEROGA CONVENZIONALE - COSTITUZIONE CONVENZIONALE DI SERVITU - CONSEGUENZE.*

La rinuncia a un diritto reale limitato, avente carattere non recettizio, e la sola rinuncia cosiddetta abdicativa, che-a differenza della cosiddetta rinuncia traslativa, la quale, in realta, altro non e che un negozio di alienazione - consiste nella dichiarazione del titolare del diritto soggettivo diretta a dismettere il diritto medesimo, senza, nel contempo, volerlo trasmettere ad altri. La Determinazione delle parti di derogare alla disciplina legale delle distanze, nei casi in cui tale deroga non contrasta con norme di stretto ordine pubblico, comportando una menomazione per l'immobile che all'osservanza della distanza legale avrebbe diritto, si risolve, invece, nella Costituzione di una vera e propria servitu convenzionale per la validita della quale sono necessari i requisiti di Forma e di sostanza all'uopo richiesti dalla legge. (V. 1767-66, massima n. 323443 n. 448-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)