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Sez. 2, Sentenza n. 2636 del 11/12/1970 (Rv. 349045 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CONVENZIONI TRA PRIVATI PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE - IN GENERE - CONVENZIONI DEROGATIVE DELLE DISTANZE LEGALI - COSTITUZIONE CONVENZIONALE DI SERVITU - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349045-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CONVENZIONI TRA PRIVATI PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE - IN GENERE - CONVENZIONI DEROGATIVE DELLE DISTANZE LEGALI - COSTITUZIONE CONVENZIONALE DI SERVITU - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le convenzioni derogative dei limiti di distanza derivanti dai rapporti di vicinato concretano Atti costitutivi di servitu. L'interpretazione di tali Atti allo scopo di accertare gli elementi di identificazione, la estensione ed i limiti della servitu, implicando una valutazione della volonta delle parti, costituisce un'indagine di fatto devoluta al giudice di merito e non censurabile in Sede di legittimita ove sia condotta in base ad esatti criteri giuridici e con adeguata e logica motivazione. (V 1214'68, mass n 332715).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)