Sez. T, Ordinanza n. 32347 del 11/12/2025 (Rv. 677380-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Imposta di registro - Collegamento negoziale - Assetto complessivo dell'unico atto - Concorso delle disposizioni negoziali - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 va interpretato nel senso che, quando il collegamento negoziale non rileva come elemento estrinseco riferibile ad autonomi atti soggetti a distinta registrazione, ma integra il complessivo assetto dell'unico atto sottoposto a registrazione, gli effetti giuridici di quest'ultimo devono essere individuati sulla base del concorso delle disposizioni negoziali tra loro collegate che ne definiscono unitariamente il contenuto.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)