Sez. 5 - , Sentenza n. 2054 del 27/01/2017 (Rv. 642530 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Qualificazione del contratto ai fini fiscali - Criteri - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Fattispecie in tema di cessione di partecipazioni societarie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici: ciò anche nell'ipotesi di cessione dell'intera partecipazione societaria, giuridicamente diversa dalla cessione di azienda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il collegamento negoziale e la conseguente configurabilità di un'unica cessione di azienda nell'ipotesi di conferimento, da parte della contribuente, di due distinti rami d'azienda in due neo-costituite società e di successiva cessione delle relative partecipazioni ad una terza società, e si era fatto pertanto decorrere il termine di decadenza di tre anni di cui all’art. 76, comma 2, del d.P.R. cit. dalla registrazione del primo atto).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)