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Sez. L, Sentenza n. 17058 del 12/11/2003 (Rv. 568125 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Rito del lavoro - Necessità di precisate il "thema decidendum" fin dal ricorso introduttivo - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità delle modifiche successive - Fattispecie in tema di procedimento disciplinare.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568125-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE

Nel rito del lavoro, il "thema decidendum" deve essere determinato fin dal ricorso introduttivo; ne consegue che, laddove venga impugnato un provvedimento disciplinare in riferimento a determinati vizi, è inammissibile la deduzione successiva, nel corso del giudizio, di vizi diversi ed ulteriori, a nulla rilevando il fatto che il loro esame non comporti un diverso accertamento in fatto.(in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che a fronte di una impugnativa del licenziamento motivata sulla base delle illegittimità della pretesa del datore di lavoro di far visitare il dipendente, assente da malattia, da medici interni, nonché di mancato rispetto delle procedure dettate dall'art. 7 legge n.300 del 1970 e della sproporzione del provvedimento espulsivo rispetto ai fatti contestati, aveva ritenuto inammissibile l'appello laddove si censurava la tardività e la mancanza di un giustificato motivo del licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)