Sez. L, Sentenza n. 6009 del 16/06/1998 (Rv. 516527 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Ammissibilità esclusivamente in primo grado - Condizioni - Autorizzazione del giudice - Necessità - Invocazione in appello per la prima volta di una fonte pattizia (nella specie, accordo interconfederale in tema di licenziamenti del 18 aprile 1966) - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE
Nel rito del lavoro l'invocazione a sostegno della domanda di una regolamentazione di fonte pattizia (quale l'accordo interconfederale del 18 aprile 1966) non dedotta nell'atto introduttivo costituisce mutamento della "causa petendi" e implica una modifica della domanda possibile solo in primo grado e unicamente previa autorizzazione del giudice a norma dell'art. 420 cod. proc. civ., sicché la relativa deduzione fatta per la prima volta in appello deve essere dichiarata d'ufficio inammissibile dal giudice del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)