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Sez. 5, Sentenza n. 5653 del 12/03/2014 (Rv. 630328 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Imposte sui redditi - Ritenute IRPEF operate dal sostituto di imposta - Rimborso - Termine di decadenza - Decorrenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630328-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, e nell'ipotesi in cui l'importo del quale si chiede la restituzione fosse da considerarsi dovuto, nel momento in cui è stato corrisposto, ancorché in base ad un titolo precario e provvisorio da verificare integralmente all'atto della concretizzazione nella sua effettiva misura, il termine di decadenza di diciotto mesi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 22 settembre 1973, n. 602, per la proposizione della relativa istanza, decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, tanto più in caso di ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, poiché solo con il CUD il contribuente viene a conoscenza dell'importo di queste ultime e solo con la dichiarazione, nella quale vengono trasfusi i dati del CUD, è in grado di verificare se vi sono somme per le quali ha diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)