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Sez. 5, Sentenza n. 3621 del 20/02/2006 (Rv. 587329 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Versamenti in acconto - Rimborso - Termine di decadenza - Decorrenza - Dalla presentazione della dichiarazione annuale - Fattispecie in tema di rimborso dell'imposta di conguaglio ex d.l. n. 512 del 1983.
Stato
decisa il 2006-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587329-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, nell'ipotesi in cui l'importo del quale si chiede la restituzione, nel momento in cui è stato corrisposto, fosse da considerarsi dovuto, ancorché in base ad un titolo precario e provvisorio da verificare integralmente all'atto della concretizzazione dell'effettiva misura o dell'inesistenza dell'obbligo tributario, il termine di decadenza di diciotto mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. 22 settembre 1973, n. 602 per la presentazione della relativa istanza non decorre dalla data dei versamenti in acconto, ma da quella di presentazione della dichiarazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la decadenza dal diritto al rimborso di versamenti in acconto erroneamente utilizzati per compensare un debito per imposta di conguaglio dovuta ai sensi del decreto - legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649, e della quale successivamente si era accertata l'inapplicabilità).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1983 num. 512 CORTE COST., Legge 25/11/1983 num. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)