Sez. 4 - , Sentenza n. 21374 del 11/06/2020 Cc. (dep. 20/07/2020) Rv. 279297 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Riesame - Eccezione proposta nell’udienza ex art. 309 cod. proc. pen. - Obbligo del tribunale di compiuta disamina - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva omesso di rispondere al motivo di riesame relativo all'assenza di autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, degli indizi di colpevolezza nonché alla richiesta di riqualificazione del reato contestato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)