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Sez. 1 - , Sentenza n. 4690 del 27/11/2019 Cc. (dep. 04/02/2020) Rv. 278162 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Riesame - Eccezione proposta nell’udienza ex art. 309 cod. proc. pen. - Obbligo del tribunale di compiuta disamina - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278162-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)