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Sez. L, Sentenza n. 3771 del 22/06/1985 (Rv. 441356 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO DURANTE LA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTROLLO ESERCITATO A POSTERIORI - AMMISSIBILITÀ - DIFFERENZE COL CONTROLLO PREVISTO DALLO ART. 2224 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1985-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441356-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO DURANTE LA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTROLLO ESERCITATO A POSTERIORI - AMMISSIBILITÀ - DIFFERENZE COL CONTROLLO PREVISTO DALLO ART. 2224 COD. CIV..*

Al fine di qualificare come lavoro subordinato una determinata attività lavorativa non è sempre necessario che il controllo del datore di lavoro avvenga durante l'esecuzione della prestazione, come avviene per il lavoro prestato nell'ambito di un'impresa, ben potendo il controllo stesso essere esercitato anche "a posteriori" onde verificare se le direttive generiche o specifiche siano state osservate dal dipendente. Detta Forma di controllo si differenzia da quella prevista dall'art. 2224 cod. civ. che è, invece, diretta a verificare l'osservanza di quanto il committente ha pattuito con il lavoratore autonomo, il quale gestisce il proprio lavoro restando obbligato esclusivamente al buon risultato dell'opera. (nella specie i giudici del merito avevano escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un condominio e un addetto alla pulizia dell'edificio condominiale sul presupposto che questo ultimo non veniva controllato dall'amministratore del condominio durante l'esecuzione della prestazione lavorativa. La S.C. ha cassato la suddetta decisione enunciando il principio che precede). (V 3780/83, mass n 428693; (V 3885/80, mass n 407762).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2224

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)