diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8018 del 29/04/1986 Ud. (dep. 08/08/1986) Rv. 173489 - 01

REATO - REATO PERMANENTE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173489-01

REATO - REATO PERMANENTE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE.*

Nei reati permanenti il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza, cioè dal momento in cui ha fine la situazione antigiuridica per fatto volontario del colpevole o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di danno o di pericolo, oppure con la pronunzia della sentenza di primo grado, nel caso in cui la violazione della norma si prolunghi anche nel corso del procedimento penale. (applicazione in tema di prescrizione del reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, di cui all'art. 677, comma primo cod. pen.). (V mass n 135385; (V mass n 121800; (V mass n 158550; (V mass n 122923).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)