Sez. 6, Sentenza n. 3563 del 04/11/1989 Ud. (dep. 14/03/1990) Rv. 183681 - 01
REATO - REATO PERMANENTE - CONTESTAZIONE CON RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'INIZIO DELLA CONDOTTA ANTIGIURIDICA - SENTENZA DI PRIMO GRADO - MOMENTO PROCESSUALE DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - RAVVISABILITÀ - DECRETO DI AMNISTIA SOPRAVVENUTO - MOMENTO MASSIMO DI EFFICACIA DEL DECRETO - PRECEDENTE ALLA DATA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - VERIFICA CIRCA LA PREATTA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - NECESSITÀ - INSISTENZA DELLA PERMANENZA - APPLICABILITÀ DEL DECRETO DI CLEMENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATO - REATO PERMANENTE - CONTESTAZIONE CON RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'INIZIO DELLA CONDOTTA ANTIGIURIDICA - SENTENZA DI PRIMO GRADO - MOMENTO PROCESSUALE DI CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - RAVVISABILITÀ - DECRETO DI AMNISTIA SOPRAVVENUTO - MOMENTO MASSIMO DI EFFICACIA DEL DECRETO - PRECEDENTE ALLA DATA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - VERIFICA CIRCA LA PREATTA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - NECESSITÀ - INSISTENZA DELLA PERMANENZA - APPLICABILITÀ DEL DECRETO DI CLEMENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In tema di reati permanenti, qualora la contestazione faccia riferimento solo al tempo dell'inizio della condotta antigiuridica, nella sopravvenienza di provvedimento di clemenza, spetta al giudice del dibattimento di primo grado verificare se la condotta antigiuridica siasi esaurita, o meno, al momento massimo di efficacia del decreto di clemenza, con la conseguenza che, ove permanga sino alla data del dibattimento e della pronuncia della sentenza (data che segna, processualmente, il momento di cessazione della permanenza con la contemporanea formazione di titolo legale - ancorché non definitivo - per l'Azione civile) il decreto di clemenza non può essere applicato. (fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570 cpv., cod. pen. protrattasi oltre il momento di massima efficacia del decreto di clemenza). (Conf mass n 161456, prima parte; (Conf mass n 160542, prima parte; (Conf mass n 173489, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 237
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)