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Sez. 1, Sentenza n. 4183 del 21/02/2014 (Rv. 630031 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Procedimento di revoca dell'ammissione ex art. 173 legge fall. - Qualità di parte del commissario giudiziale - Esclusione - Fondamento - Legittimazione ad impugnare - Insussistenza.
Stato
decisa il 2014-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630031-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il commissario giudiziale del concordato preventivo non è parte in senso formale o sostanziale del subprocedimento di revoca, aperto d'ufficio dal tribunale ai sensi dell'art. 173 legge fall. (nella formulazione introdotta dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), come palesato dal fatto che la norma non prevede alcuna comunicazione nei suoi confronti, pur non precludendone la partecipazione; ne deriva che il medesimo non è nemmeno legittimato ad impugnare il provvedimento con il quale la corte d'appello abbia riformato il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo emesso dal tribunale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)