Sez. 1, Sentenza n. 10632 del 09/05/2007 (Rv. 597515 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Mancata omologazione da parte del tribunale e dichiarazione del fallimento - Appello del debitore - Accoglimento - Sentenza d'omologazione - Ricorso in cassazione - Commissario giudiziale - Legittimazione - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare necessariamente al procedimento affinché sia accertata l'esistenza dei presupposti per l'omologazione del concordato nei confronti del debitore e siano di conseguenza confermati i suoi poteri, conserva la posizione giuridica di ausiliare del giudice e non diviene parte in senso sostanziale, non essendo portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale. Pertanto, nell'ipotesi in cui, respinta dal tribunale la proposta di omologazione del concordato e dichiarato il fallimento, la sentenza venga appellata ai sensi dell'art. 183 legge fall. e riformata dalla Corte di appello che omologa, invece, il concordato, il commissario giudiziale è privo di legittimazione ad impugnare per cassazione la sentenza di appello.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)