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Sez. 3, Sentenza n. 28472 del 19/12/2013 (Rv. 629335 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Clausola di regolazione del premio - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Riconducibilità alle obbligazioni indicate nell'art. 1901 cod. civ. - Esclusione - Riconduzione operata in via convenzionale - Esclusione - Nullità delle relative clausole - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629335-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE

Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione diversa da quelle indicate nell'art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all'art. 1901 cod. civ. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1932 cod. civ. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)