Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26783 del 13/12/2011 (Rv. 620639 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE | Clausola di regolazione del premio - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Riconducibilità alle obbligazioni indicate nell'art. 1901 cod. civ. - Esclusione - Conseguenza in caso di mancato assolvimento - Valutabilità secondo le regole ordinarie applicabili all'adempimento delle obbligazioni civili - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE
Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione civile diversa da quelle indicate nell'art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)