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Sez. 1, Sentenza n. 908 del 30/01/1991 (Rv. 470721 - 01)

Tributi erariali indiretti - Tributi anteriori alla riforma del 1972 - Imposta sull'entrata (I.G.E.) - Contenzioso | In genere - Decreto ministeriale determinativo dell'imposta evasa e della relativa pena pecuniaria - Mancata impugnazione - Conseguenze - Successiva contestazione della legittimità della pretesa della amministrazione - Preclusione - Ingiunzione di pagamento emessa dall'amministrazione - Vizi formali dell'ingiunzione - Opposizione del contribuente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470721-01

Tributi erariali indiretti - Tributi anteriori alla riforma del 1972 - Imposta sull'entrata (I.G.E.) - Contenzioso

In tema di infrazioni alle norme sull'imposta generale sull'entrata, la mancata impugnazione, ai sensi e nel termine perentorio di cui all'art. 52 della legge 19 giugno 1940 n. 762, del decreto ministeriale determinativo dell'imposta evasa e della relativa pena pecuniaria preclude ogni possibilità di successiva contestazione della legittimità della pretesa dell'amministrazione finanziaria. Pertanto, se l'amministrazione stessa, per recuperare quel tributo e quella pena emette ingiunzione di pagamento secondo la disciplina stabilita dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, l'opposizione del contribuente può riguardare soltanto i vizi formali di questo atto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)