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Sez. 1, Sentenza n. 10792 del 29/10/1998 (Rv. 520205 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - CONTENZIOSO - IN GENERE | Decreto ministeriale determinativo della imposta evasa e della relativa sanzione pecuniaria - Mancata impugnazione nel termine di cui all'art. 52 della legge n. 762 del 1940 - Conseguenze - Previsione di detto termine - Contrasto con gli artt. 24, 103, 113 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520205-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - CONTENZIOSO - IN GENERE

In tema di IGE, la mancata impugnazione, ai sensi e nel termine perentorio di cui all'art. 52 della legge 19 giugno 1940 n. 762, del decreto ministeriale determinativo dell'imposta evasa e della relativa pena pecuniaria preclude ogni possibilità di successiva contestazione della legittimità della pretesa dell'amministrazione finanziaria, senza che possa darsi rilievo alla distinzione tra carenza e cattivo esercizio del potere impositivo, per limitare l'applicazione del regime decadenziale al secondo. Ne consegue che non può ammettersi, al di fuori dei limiti temporali di cui all'art. 52 della legge n. 762 del 1940, un'azione di mero accertamento avente ad oggetto l'(in)esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che condizionano il sorgere dell'obbligazione tributaria, né la previsione di detto termine può ritenersi in contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)