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Sez. U, Ordinanza n. 3735 del 09/02/2024 (Rv. 670143-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Uffici di collocamento della gente di mare – Omessa iscrizione negli elenchi del personale disponibile all'imbarco - Risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670143-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria per l'omessa iscrizione negli elenchi del personale disponibile all'imbarco, secondo la disciplina concernente il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, perché quest'ultima - riservando all'ufficio gestore del collocamento un'attività meramente accertativa, di contenuto vincolato, della sussistenza di determinati requisiti ai fini dell'iscrizione - non consente di configurare alcuna discrezionalità e, tantomeno, lo svolgimento di attività finalizzata in via diretta alla tutela dell'interesse pubblico, con la conseguenza che la posizione del privato ha la consistenza di diritto soggettivo, particolarmente qualificato per attenere a valori primari costituzionalmente garantiti.

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decr. Minist. Marina Mercantile 13/10/1992 num. 584 art. 4 com. 6, Decr. Minist. Marina Mercantile 13/10/1992 num. 584 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)