Sez. U, Sentenza n. 2422 del 28/06/1976 (Rv. 381206 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - MATRICOLA DELLA GENTE DI MARE - ISCRIZIONE O REISCRIZIONE - IMBARCO DEGLI ISCRITTI SULLE NAVI MERCANTILI - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - ILLEGITTIMA CANCELLAZIONE DALLA MATRICOLA - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL LAVORATORE MARITTIMO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - MATRICOLA DELLA GENTE DI MARE - ISCRIZIONE O REISCRIZIONE - IMBARCO DEGLI ISCRITTI SULLE NAVI MERCANTILI - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - ILLEGITTIMA CANCELLAZIONE DALLA MATRICOLA - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL LAVORATORE MARITTIMO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
L'interesse di qualsiasi cittadino ad ottenere la iscrizione o la reinscrizione nelle matricole della gente del mare di prima categoria, e degli iscritti marittimi della categoria stessa a prendere imbarco sulle navi mercantili nazionali, e giuridicamente tutelato nella Forma del diritto soggettivo, poiche la sua realizzazione e subordinata soltanto all'accertamento sanitario negativo delle infermita, imperfezioni e difetti fisici indicati negli elenchi annessi al RDL n 1773 del 1933, esclusa ogni discrezionalita della pubblica amministrazione. Da cio consegue che, accertata l'illegittimita della cancellazione dalla matricola, il marittimo puo adire il giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'illecita privazione del lavoro.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/12/1933 num. 1773 art. 1, Regio Decr. Legge 14/12/1933 num. 1773 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)