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Sez. L, Sentenza n. 1781 del 15/03/1986 (Rv. 445102 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - TASSATIVITÀ - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA O ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445102-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - TASSATIVITÀ - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA O ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ.*

Le malattie professionali e le cause che le provocano, indicate nella tabella allegato n. 4 al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, hanno carattere tassativo, per la necessità, concernente sia le prime che le seconde (costituite, queste, dalle particolari lavorazioni produttive di dette malattie), di determinare in modo preciso proprio quelle attività che danno luogo, in misura più accentuata degli altri comuni lavori, al rischio specifico del lavoratore. La tassatività - in ordine sia alle malattie che alle lavorazioni - del sistema tabellare, riconosciuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con le sentenze n.206 del 1974 e n. 140 del 1981 e confermata dalla più ampia previsione delle lavorazioni morbigene attuata con il d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, comporta l'inammissibilità sia di un'interpretazione restrittiva che di una interpretazione estensiva o analogica dell'elencazione tabellare. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso che la macchina "rettificatrice", alla quale era addetto il lavoratore, rientrasse fra quelle indicate al n. 42 della tabella predetta, in quanto non funzionante ad aria compressa e non dotata di asse flessibile). (V 3124/85, mass n 440825; (V 5082/84, mass n 436883).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)