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Sez. 1, Sentenza n. 3375 del 15/06/1979 (Rv. 399791 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PRESCRIZIONE - VETTORE - RESPONSABILITA - TRASPORTO DI MERCE DESTINATA A SOGGETTO STRANIERO E DA RICONSEGNARSI IN PORTO STRANIERO IN FORZA DI POLIZZA DI CARICO EMESSA IN ITALIA - CONVENZIONE DI BRUXELLES SULLA POLIZZA DI CARICO DEL 25 AGOSTO 1924 - APPLICABILITA - AZIONE RISARCITORIA CONTRO IL VETTORE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - APPLICABILITA - TERMINE SEMESTRALE DI PRESCRIZIONE EX ART 438 COD NAV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399791-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PRESCRIZIONE - VETTORE - RESPONSABILITA - TRASPORTO DI MERCE DESTINATA A SOGGETTO STRANIERO E DA RICONSEGNARSI IN PORTO STRANIERO IN FORZA DI POLIZZA DI CARICO EMESSA IN ITALIA - CONVENZIONE DI BRUXELLES SULLA POLIZZA DI CARICO DEL 25 AGOSTO 1924 - APPLICABILITA - AZIONE RISARCITORIA CONTRO IL VETTORE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - APPLICABILITA - TERMINE SEMESTRALE DI PRESCRIZIONE EX ART 438 COD NAV - ESCLUSIONE.*

Un trasporto marittimo di merce, destinata a soggetto straniero e da riconsegnarsi in porto straniero in forza di polizza di carico emessa in Italia, rientra nell'ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico del 25 agosto 1924 (resa esecutiva in Italia con RDL 6 gennaio 1928 n 1958), con la conseguenza che l'Azione risarcitoria contrattuale contro il vettore, per perdite od avarie, e soggetta al termine annuale di decadenza, decorrente dalla consegna (o dalla data in cui essa sarebbe dovuta avvenire), a norma dell'art 3 n 6 della predetta convenzione, e non al termine semestrale di prescrizione di cui all'art 438 cod nav. (Conf 3193/79, mass n 399566).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 438, Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 3, Regio Decr. Legge 06/01/1928 num. 1958

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)