Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 189 del 1982
Massime (2)
Massima n. 16142
- Impiego pubblico
- Personale collocato a riposo con benefici combattentistici
- Assunzione o mantenimento di impieghi o incarichi presso lo stato o gli enti pubblici
- Divieto
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi secondo e terzo, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), come modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355 promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 dal Pretore di Agrigento, nel procedimento civile vertente tra La Monica Salvatore e l'INAM, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 il Pretore di Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo e terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, nel testo modificato dall'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, in riferimento agli artt. 4, 13 e 35 della Costituzione;
che in tale ordinanza si assume che il divieto imposto dal suddetto art. 6, così come modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, al personale collocato a riposo con i benefici combattentistici, di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato o gli enti pubblici in genere, salvo determinate eccezioni, e la conseguente disposta cessazione obbligatoria degli incarichi stessi comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato D.L. n. 261, salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza già ottenuto a norma della legge n. 336 del 1970, comporterebbero una violazione dell'art. 4 della Costituzione (diritto al lavoro), dell'art. 13 (inviolabilità della libertà personale) e dell'art. 35 (che tutela il lavoro);
punto 2
considerato che questa Corte con sentenza n. 194 del 1976 ha già ritenuto non fondata la questione in riferimento agli artt. 4 e 13 della Costituzione, essendo l'art. 13 della Costituzione invocato fuori luogo, poiché la normativa impugnata non incide sulla libertà personale, quale è garantita dall'art. 3, mentre l'art. 4 non vieta al legislatore di emanare norme che, come quella impugnata, regolano l'esercizio di scelta dell'attività lavorativa mediante l'adozione di cautele che tutelano altre esigenze sociali;
che nessun argomento nuovo è stato addotto nell'ordinanza di rimessione al riguardo né può trarsi dall'art. 35 della Costituzione, il quale contiene una norma di principio che non appresta alcuna ulteriore e specifica tutela per il lavoratore oltre quelle enunciate nell'art. 4, in relazione al quale la questione è stata già dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"). così come modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 13 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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