Sez. 1, Sentenza n. 74 del 10/01/1975 (Rv. 373219 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - COMPIUTI DA UN TERZO NELL'INTERESSE DELL'IMPRENDITORE - RESPONSABILITA SOLIDALE DELL'IMPRENDITORE.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - COMPIUTI DA UN TERZO NELL'INTERESSE DELL'IMPRENDITORE - RESPONSABILITA SOLIDALE DELL'IMPRENDITORE.*
In tema di concorrenza sleale, se e vero che l'atto di concorrenza deve essere soggettivamente qualificato siccome compiuto da un imprenditore concorrente del soggetto passivo o nell'interesse di un imprenditore o dell'esercente di una impresa concorrente, e vero altresi che l'imprenditore (concorrente) non deve, di necessita, compiere direttamente l'atto, appunto perche questo (si tratti anche di un atto preparatorio, purche necessariamente connesso con quello finale che attua concretamente la concorrenza) puo essere compiuto nel suo interesse da un terzo anche non imprenditore, il quale risponde sempre a titolo di concorrenza, in applicazione della regola della responsabilita solidale nell'illecito. (V 1985/70, mass n 348049; 1871/68, mass n 333838; (V 1275/64; 1496/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)