Sez. 1, Sentenza n. 742 del 04/02/1981 (Rv. 411218 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - COOPERAZIONE DEL TERZO MEDIANTE ATTI PREPARATORI E AGEVOLATIVI - RESPONSABILITA SOLIDALE NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI CONCORRENZA - CONDIZIONI.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - COOPERAZIONE DEL TERZO MEDIANTE ATTI PREPARATORI E AGEVOLATIVI - RESPONSABILITA SOLIDALE NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI CONCORRENZA - CONDIZIONI.*
Il terzo, anche non imprenditore, che senza essere ausiliario o dipendente coopera con l'imprenditore, diretto autore dell'atto di concorrenza sleale, fornendogli i mezzi idonei - anche mediante il compimento di Atti semplicemente preparatori e agevolativi (nella specie: fornitura di stampi di gomma che l'imprenditore avrebbe utilizzato per la produzione di statuine identiche a quelle gia immesse sul mercato da una impresa concorrente) - risponde a titolo di concorrenza, in applicazione della regola della responsabilita solidale nell'illecito, sempreche, gli effetti di questo possano farsi a lui risalire attraverso il collegamento anche psicologico della sua attivita con l'atto concorrenziale. Tale collegamento psicologico non richiede necessariamente il dolo diretto alla consumazione dell'illecito, ma puo risiedere anche soltanto nella colpa, intesa quale possibilita di prevedere, con la prestazione della doverosa attenzione e con l'adozione delle necessarie precauzioni, l'utilizzazione che l'imprenditore concorrente potra fare dell'attivita del terzo o delle cose da lui fornite. (V 74/75, mass n 373219; (V 4175/76, mass n 382834).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)