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Sez. L, Sentenza n. 5675 del 09/11/1984 (Rv. 437350 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ: VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - ISCRIZIONE A CASSE O FONDI AZIENDALI ED ESONERO DALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - PREGRESSO PERIODO ASSICURATIVO CON L'INPS - CESSAZIONE DEGLI ISCRITTI DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO ALLA PENSIONE A CARICO DI DETTE CASSE O FONDI - RISERVA MATEMATICA DA VERSARE ALL'INPS - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437350-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ: VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - ISCRIZIONE A CASSE O FONDI AZIENDALI ED ESONERO DALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - PREGRESSO PERIODO ASSICURATIVO CON L'INPS - CESSAZIONE DEGLI ISCRITTI DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO ALLA PENSIONE A CARICO DI DETTE CASSE O FONDI - RISERVA MATEMATICA DA VERSARE ALL'INPS - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel caso in cui l'iscrizione a casse o fondi aziendali, comportante l'esonero dall'Assicurazione generale obbligatoria, abbia fatto seguito ad un periodo assicurativo con l'i.N.P.S., la riserva matematica di cui l'art. 15, quarto comma, lett. D), della legge 20 febbraio 1958 n. 55 prevede il versamento all'i.N.P.S., da parte di tali casse o fondi aziendali, per gli iscritti che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione a carico delle casse e dei fondi predetti, va determinata considerando la quota di pensione risultante dall'ultima retribuzione pensionabile rapportata al periodo di iscrizione al fondo o cassa aziendale, e non già quella desunta dalla differenza tra l'importo complessivo della pensione spettante per tutti i periodi contributivi e l'importo relativo al precedente periodo di Assicurazione obbligatoria. (Conf 6580/83, mass n 431295).*

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 55 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)