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Sez. L, Sentenza n. 1539 del 07/03/1986 (Rv. 444909 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - FONDI PRIVATI DI PREVIDENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444909-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - FONDI PRIVATI DI PREVIDENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

I regimi privati di previdenza - nei limiti delle Disposizioni inderogabili di legge - possono sostituire oppure integrare il corrispondente regime legale obbligatorio senza però che norme e principi di diritto, affermati con riferimento a regimi legali, possano trovare diretta applicazione nell'ambito dei regimi privati, la cui disciplina è riservata all'autonomia negoziale delle parti, salva la possibilità che, in forza delle rispettive discipline, ciascun regime attribuisca Rilevanza ed efficacia giuridica, nel proprio ambito, ad istituti dell'altro regime. (V 5675/84, mass n 437350; (V 6580/83, mass n 431295; (V 1590/83, mass n 426430).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)