Sez. L, Sentenza n. 1539 del 07/03/1986 (Rv. 444909 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - FONDI PRIVATI DI PREVIDENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - FONDI PRIVATI DI PREVIDENZA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
I regimi privati di previdenza - nei limiti delle Disposizioni inderogabili di legge - possono sostituire oppure integrare il corrispondente regime legale obbligatorio senza però che norme e principi di diritto, affermati con riferimento a regimi legali, possano trovare diretta applicazione nell'ambito dei regimi privati, la cui disciplina è riservata all'autonomia negoziale delle parti, salva la possibilità che, in forza delle rispettive discipline, ciascun regime attribuisca Rilevanza ed efficacia giuridica, nel proprio ambito, ad istituti dell'altro regime. (V 5675/84, mass n 437350; (V 6580/83, mass n 431295; (V 1590/83, mass n 426430).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)