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Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 24/09/1996 Cc. (dep. 18/10/1996) Rv. 206164 - 01

NAVIGAZIONE | Demanio marittimo - Attività impeditiva di uso pubblico - Esercizio - In zone non demaniali e di proprietà privata - Accertamenti necessari - Fattispecie: cancelli impeditivi di accesso al mare.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206164-01

NAVIGAZIONE

La fattispecie dell'arbitraria occupazione del demanio marittimo è diversa da quella dell'esercizio delle attività che ne impediscono l'uso pubblico e dall'altra relativa all'esecuzione di innovazioni non autorizzate, anche in seguito ad un rapporto di concessione, sicché l'attività impeditiva può svolgersi pure in zone non demaniali e di proprietà privata, purché abbiano quale caratteristica precipua quella di escludere l'uso pubblico del bene. In tal caso, però, occorre accertare se sussista un diritto collettivo pubblico oppure un diritto reale di godimento su beni appartenenti ad altri soggetti ex art. 825 cod. civ. ed il contenuto di questi diritti, che possono costituirsi anche per usucapione attraverso una precedente protratta utilizzazione del bene privato da parte dei singoli appartenenti alla comunità o per effetto di passaggio esercitato "ab immemorabili" o "per dicatio ad patriam" e quale sia il contenuto delimitato dalle effettive modalità di esercizio, sicché non potrà ritenersi esistente una cosiddetta servitù pubblica di passaggio con veicoli, qualora veniva effettuato il solo transito pedonale. Occorre, inoltre, tenere presente che le cosiddette servitù di uso pubblico non si estinguono, a differenza di quelle private, semplicemente per non uso, avendo il singolo componente della comunità il diritto di avvalersi di detta servitù fino a quando non insorga una ragione di impossibilità fisica o giuridica da cui l'ulteriore godimento resti impedito, sempreché non derivi da un fatto del controinteressato alla continuazione dell'uso pubblico o non intervenga un provvedimento dell'autorità amministrativa quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini che dichiari cessato l'interesse pubblico a fruire di quel determinato bene (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie in cui alcuni privati avevano apposto cancelli nella loro proprietà impedendo il cosiddetto accesso al mare).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)