Sez. 3, Sentenza n. 15268 del 16/02/2001 Ud. (dep. 12/04/2001) Rv. 219015 - 01
NAVIGAZIONE | Demanio marittimo - Attività impeditiva di uso pubblico esercitata in proprietà privata - Ostacolo a raggiungere il bene demaniale - Reato - Configurabilità.
NAVIGAZIONE
In tema di demanio marittimo, il reato previsto dall'art.1161 cod. nav. è alternativamente integrato dalla condotta di arbitraria occupazione del demanio marittimo, dall'esecuzione di innovazione non autorizzate ovvero, ancora, dall'esercizio di attività che impediscano l'uso pubblico del demanio, e tale ultima condotta può anche riguardare la realizzazione di opere su un fondo privato le quali impediscano l'esercizio di una servitù di passaggio pubblico per l'accesso al mare e cioè di usufruire del bene demaniale secondo la destinazione che gli è propria. (Fattispecie nella quale si è ritenuto integrato il reato dalla condotta del soggetto agente che, per impedire il passaggio a mare attraverso il proprio fondo ab immemorabile esercitato da una collettività, aveva realizzato una recinzione ed apposto un cancello nel bene di sua proprietà, in tal modo ostacolando il passaggio al lido alla generalita degli aventi diritto e riservandolo del tutto arbitrariamente, ai condomini del fondo privato.)
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)