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Sez. 3, Ordinanza n. 15635 del 03/07/2009 (Rv. 608915 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio dell'intempestività della proposizione del ricorso per cassazione - Sussistenza - Assunta ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 327, comma secondo, cod. proc. civ. - Allegazione dei relativi presupposti nel ricorso - Necessità - Conseguenza in caso di omissione - Adempimento, per la prima volta, di tale onere di allegazione nelle memorie di parte previste dall'art. 378 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2009-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608915-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

La rilevabilità d'ufficio della questione relativa alla tempestività del ricorso per cassazione, in riferimento al c.d. termine lungo, non incide sulla necessità che i presupposti di fatto indicati dall'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. (nullità della citazione o della sua notificazione e conseguente mancata conoscenza del processo per proporre l'impugnazione tempestivamente) debbano essere allegati, a pena di inammissibilità, dal ricorrente nel ricorso stesso, senza che sia, pertanto, possibile adempiere tale onere provvedendo alla indicazione dei suddetti presupposti nelle memorie previste dall'art. 378 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)