Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19574 del 30/09/2015 (Rv. 637215 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Incolpevole ignoranza della pendenza del processo - Nullità della notificazione dell'atto introduttivo - Oneri probatori a carico della parte - Fattispecie in tema di opposizione a precetto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, nell'ipotesi in cui ricorra, non l'inesistenza, ma la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, che fonda una presunzione "iuris tantum" di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, ex art. 327, comma 2, c.p.c., un ricorso fondato sulla mera allegazione della nullità della notifica della citazione introduttiva di un giudizio di opposizione a precetto, perché effettuata ai sensi dell'art. 480, comma 3, ultimo inciso, c.p.c., malgrado l'elezione di domicilio contenuta nel precetto, mentre la parte ricorrente avrebbe dovuto anche allegare di non aver avuto conoscenza del processo in tempo utile alla tempestiva proposizione dell'impugnazione, sulla base di elementi idonei a far presumere la dipendenza dell'inerzia dalla dedotta nullità, precisando i tempi e i modi della tardiva conoscenza del processo e della sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)