Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 17 del 1990
Massime (2)
Massima n. 14922
- Impiego pubblico
- Personale della scuola
- Possibilità di mantenimento in servizio oltre i sessantacinque anni di età fino al conseguimento del massimo della pensione
- Esclusione
- Violazione del diritto alla tutela previdenziale
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Nel riordinare il regime pensionistico del personale della scuola, l'art. 15 l. 30 luglio 1973, n. 477, ha fissato per tutti i dipendenti l'età pensionabile nel sessantacinquesimo anno consentendo eccezionalmente a coloro che erano stati assunti anteriormente al 1 ottobre 1974 di continuare a prestare servizio fino al conseguimento del massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età, che anche secondo la legge precedente era l'età pensionabile massima. La mancata estensione della norma agli assunti in servizio dopo il 1 ottobre 1974 non comporta violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto il legislatore può fissare i requisiti, i termini e i modi del conseguimento dei trattamenti previdenziali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, legge 30 luglio 1973, n. 477, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.). - O. n. 710/1988.
Norme impugnate
- art. 15, comma 1, legge 30 luglio 1973, n. 477
Parametri
- art. 38, comma 2, Cost.
Massima n. 14923
- Impiego pubblico
- Personale della scuola
- Possibilità di mantenimento in servizio oltre i sessantacinque anni di età fino al conseguimento del massimo della pensione
- Esclusione
- Norme di leggi regionali di diverso contenuto
- Impossibilità di assumerle a tertium comparationis
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Secondo un principio più volte affernato dalla Corte una norma derogatoria non può essere assunta a parametro di legittimità della regola generale dettata in una determinata materia. Pertanto le disposizioni delle leggi della regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986 e della regione Campania riapprovata il 9 dicembre 1986, che consentono per i dipendenti delle stesse regioni, il mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età fino al conseguimento della pensione, non possono essere assunte come tertium comparationis per infirmare il principio della legge statale che riguardo all'età pensionabile fissa in generale per tutti i dipendenti il suddetto limite. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 legge 30 luglio 1973, n. 477, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 461/1989.
Norme impugnate
- art. 15, comma 1, legge 30 luglio 1973, n. 477
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al
Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sul ricorso proposto da Marroccella Gennaro contro il Provveditorato agli Studi di Catanzaro, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sul ricorso presentato da Marroccella Gennaro nei confronti del Provveditorato agli Studi di Catanzaro per l'impugnazione del provvedimento del suo collocamento a riposo, con ordinanza del 7 luglio 1988, pervenuta alla Corte il 16 giugno 1989 (R.O. n. 331 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al lavoratore dipendente che, nell'ambito della scuola pubblica, pur avendo raggiunto il limite di età per essere collocato a riposo, non abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico minimo, di essere trattenuto in servizio, a domanda, per il tempo necessario al conseguimento di tale trattamento e, comunque, non oltre i settanta anni di età;
che, a parere del remittente, sarebbero violati l'art. 38, secondo comma, della Costituzione rimanendo il lavoratore, che pure ha versato dei contributi assicurativi, privato del trattamento previdenziale della pensione, e l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica con altre categorie di dipendenti pubblici (impiegati delle regioni) per i quali è consentito il mantenimento in servizio fino al conseguimento della pensione:
a) legge Regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986, "Integrazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9"; b) legge Regione Campania riapprovata il 9 dicembre 1986 "Integrazione legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni concernente: prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania";
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sia nell'atto di costituzione che nella memoria, ha concluso per la infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la disposizione censurata, nel riordinare il regime pensionistico del personale della scuola, ha fissato per tutti i dipendenti l'età pensionabile nel sessantacinquesimo anno consentendo eccezionalmente a coloro che erano stati assunti anteriormente al 1° ottobre 1974 di continuare a prestare servizio fino al conseguimento del massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età, che anche secondo la legge precedente era l'età pensionabile massima;
che il ricorrente è stato assunto in servizio dopo il 1° ottobre 1974;
che, in tale situazione, non sussiste la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto il legislatore può fissare i requisiti, i termini e i modi del conseguimento dei trattamenti previdenziali (ordinanza n. 710 del 1988);
che non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione perché le invocate norme regionali, siccome pongono delle eccezioni a favore dei dipendenti delle regioni, non possono essere assunte come tertium comparationis, valendo il principio più volte affermato da questa Corte (sentenza n. 461 del 1989) secondo cui una norma derogatoria non può essere assunta a parametro di legittimità della regola generale dettata in una determinata materia;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze