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Sez. 1, Sentenza n. 6114 del 23/11/1979 (Rv. 402827 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DETRAZIONE CONSEGUENTE AL VANTAGGIO ARRECATO DALLA ESECUZIONE DELL'OPERA ALLA PARTE RESIDUA DEL FONDO ESPROPRIATO - SPECIALITA ED IMMEDIATEZZA DEL VANTAGGIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402827-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DETRAZIONE CONSEGUENTE AL VANTAGGIO ARRECATO DALLA ESECUZIONE DELL'OPERA ALLA PARTE RESIDUA DEL FONDO ESPROPRIATO - SPECIALITA ED IMMEDIATEZZA DEL VANTAGGIO - NECESSITA.*

L'art 41 della legge 25 giugno 1865 n 2359, richiede, per la legittimita della detrazione da apportarsi all'indennita di espropriazione per effetto del vantaggio che dall'esecuzione della opera possa derivare alla parte residua del fondo espropriato, un duplice requisito del vantaggio stesso, che sia cioe speciale ed immediato, e non gia quello che risulta invece generico e comune a tutti gli immobili siti nella zona, onde nel caso di impugnazione dell'indennita da parte dell'espropriante per l'omessa considerazione di tale vantaggio e necessaria la specificazione del carattere dello asserito vantaggio con la precisazione delle sue circostanze genetiche.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)