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Sez. 1, Sentenza n. 3838 del 26/02/2004 (Rv. 572511 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Vantaggio derivante alla residua parte del fondo espropriato dall'opera di pubblica utilità - Caratteri della specialità e immediatezza - Necessità ai fini della detrazione dall'indennità di esproprio.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572511-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'art. 41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 consente la detrazione, dalla somma liquidata per l'indennità di espropriazione, del vantaggio che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità possa derivare alla parte residua del fondo espropriato, purché tale vantaggio (nella specie, derivante da opere di urbanizzazione realizzate dall'espropriante) presenti il duplice requisito della specialità e dell'immediatezza e non si risolva, cioè, nel vantaggio generico e comune che tutti gli immobili ubicati nella zona ottengono per effetto dell'opera.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)