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Sez. U, Sentenza n. 1241 del 23/01/2015 (Rv. 633756 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Condanna disciplinare - Ricorso in cassazione per vizio di motivazione - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - In ordine alla condanna per ritardo nel deposito dei provvedimenti.
Stato
decisa il 2015-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633756-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, a norma dell'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il vizio di motivazione della condanna è denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., non già ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sicché non rileva la modifica a quest'ultimo apportata dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha escluso la denuncia per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Ne consegue che la condanna disciplinare per ritardo nel deposito dei provvedimenti può essere impugnata e cassata per carenza e genericità della motivazione in ordine alle specifiche deduzioni del magistrato, dirette a giustificare il ritardo stesso e ad evidenziarne la soluzione di continuità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. B, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)