Sez. U - , Sentenza n. 33017 del 20/12/2018 (Rv. 652078 - 02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Condanna disciplinare - Ricorso in cassazione per vizio di motivazione - Ammissibilità – Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato a norma dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 il vizio di motivazione della condanna è denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p., non già ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sicché non rileva la modifica a quest'ultimo apportata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, che ha escluso la denuncia per insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)