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Sez. 1, Sentenza n. 10455 del 14/05/2014 (Rv. 631248 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Curatore cessato dalla carica - Liquidazione del compenso definitivo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Domanda di liquidazione del compenso proposta prima del termine della procedura - Improponibilità.
Stato
decisa il 2014-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631248-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

In tema di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 39 legge fall. (nel testo anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, vigente "ratione temporis"), il provvedimento adottabile in quella fase dal tribunale può avere per oggetto solo acconti, ma non il compenso definitivo, poiché il contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può valutarsi solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorché diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione. Ne consegue l'improponibilità, rilevabile anche di ufficio, della domanda di liquidazione del compenso formulata dal cessato curatore prima del termine della procedura.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)