Sez. 1 - , Ordinanza n. 37568 del 22/12/2022 (Rv. 666563 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Concordato preventivo - Liquidatore giudiziale - Liquidazione del compenso - Frazionabilità nel caso di avvicendamento nell’ufficio di più soggetti - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in caso di proposizione della domanda di liquidazione prima del termine della procedura.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
In tema di concordato preventivo, in ragione del rinvio dell'art. 182, comma 2, l.fall. all'art. 39 l.fall. e dell'assenza di ragioni di incompatibilità, il compenso del liquidatore giudiziale – quand'anche nell'ufficio si siano avvicendati più soggetti – ha carattere unitario e la sua determinazione avviene al termine della procedura, presupponendo l'avvenuta conclusione di tutte le attività di pertinenza dell'organo concorsuale e la conseguente possibilità del tribunale di apprezzare, in termini quantitativi e qualitativi, l'opera professionale da retribuire, determinando in via definitiva il compenso dovuto a ciascuno dei liquidatori, sulla base del ruolo effettivamente svolto in funzione dell'esecuzione del concordato; ne consegue che è improponibile la domanda di liquidazione del compenso formulata dal liquidatore dimissionario prima del termine della procedura.
Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)