Sez. 6, Sentenza n. 1089 del 22/10/2008 Ud. (dep. 13/01/2009) Rv. 243187 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Natura di reato proprio - Sussistenza - Qualificazione formale di esercente attività commerciale - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO
Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)