Sez. 2, Sentenza n. 26918 del 16/05/2001 Ud. (dep. 03/07/2001) Rv. 219804 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Natura di reato proprio - Sussistenza - Qualificazione formale di esercente attività commerciale - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO
Il reato di illecita concorrenza con minacce o violenza (art. 513 bis cod. pen.) ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso, fondato sull'assunto che il delitto non fosse configurabile a carico dell'imputato, atteso che questi non esercitava formalmente alcuna impresa commerciale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)