Sez. 1, Sentenza n. 11484 del 24/03/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174057 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA - NOZIONE - RIFERIBILITÀ AL RAPPORTO TRA LE MOTIVAZIONI DEI DUE GIUDICI DI MERITO - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA - NOZIONE - RIFERIBILITÀ AL RAPPORTO TRA LE MOTIVAZIONI DEI DUE GIUDICI DI MERITO - ESCLUSIONE.*
Il vizio di motivazione per contraddittorietà consiste nello insanabile contrasto, per difformità di valutazione, di uno stesso e rilevante punto di fatto, in plurimi momenti del suo apprezzamento dell'ambito della motivazione della sentenza. La contraddittorietà della motivazione quindi, deve essere interna alla motivazione della stessa sentenza, non esterna. Ne deriva, pertanto, che non sussiste vizio di motivazione, per contraddittorietà, fra le sentenze dei due gradi di merito che valutino in modo diverso uno stesso fatto, giacché ciò è naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio di ogni organo giurisdizionale il quale spiega le ragioni di ogni suo provvedimento attraverso la motivazione, deputata ad esternare il suo fondamento in maniera autonoma ed indipendente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)