Sez. 4, Sentenza n. 9924 del 23/02/1988 Ud. (dep. 13/10/1988) Rv. 179372 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONTRADDITTORIETÀ - ESTREMI - CONTRASTO TRA CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE D'APPELLO E DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONTRADDITTORIETÀ - ESTREMI - CONTRASTO TRA CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE D'APPELLO E DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Il vizio di contraddittorietà di motivazione si verifica soltanto se in ordine ad uno stesso fatto si manifesti inconciliabilità logica tra affermazioni contenute nella stessa sentenza, e non quando vi sia contrasto tra considerazioni svolte sullo stesso argomento nella sentenza di appello e in quella di primo grado. (V mass n 173007; (Conf mass n 168637; (Conf mass n 174057).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)