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Sez. 2, Sentenza n. 9844 del 05/03/2026 Cc. (dep. 13/03/2026) Rv. 289603-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Prestazione di garanzia pubblica per l'erogazione di prestito bancario a favore di un privato - Sussumibilità nella categoria delle altre erogazioni “comunque denominate” di cui all’art. 640-bis cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289603-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la prestazione di una garanzia da parte dello Stato o di un ente pubblico in favore di un privato, comportando l'assunzione di un rischio economico analogo a quello derivante dal versamento diretto di somme di denaro, genera una posta passiva del bilancio pubblico e rientra, pertanto, nelle altre erogazioni "comunque denominate" previste dall'art. 640-bis cod. pen., indipendentemente dalla concreta concessione del prestito ad opera dell'istituto bancario privato, che, peraltro, accorda il mutuo, solo perché assistito da garanzia pubblica.

Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)