Sez. 1, Sentenza n. 3041 del 16/03/2000 (Rv. 534811 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Esercizio dell'attività di psicoterapeuta - Regime transitorio della legge n. 56 del 1989 - Laurea in psicologia - Necessità - Esclusione - Iscrizione all'Ordine degli psicologi - Sufficienza.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica, va distinta la disciplina prevista per l'applicazione della legge "a regime" da quella transitoria, in base alla quale, con l'art. 35 della legge n. 56 del 1989 (a differenza dall'art. 3 della stessa legge), non si richiede il conseguimento della laurea in psicologia (oltre che in medicina e chirurgia), ma solo l'iscrizione all'Ordine degli psicologi (la quale ultima, in base all'art. 2 della legge, non richiede necessariamente la laurea in psicologia).
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1989 num. 56 art. 2, Legge 18/12/1989 num. 56 art. 3, Legge 18/12/1989 num. 56 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)