Sez. 3, Sentenza n. 14760 del 27/06/2006 (Rv. 590866 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Autorizzazione di iscritto all'albo all'esercizio di attività di psicoterapeuta - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Poteri del medesimo - Portata - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
Secondo un interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dei principi di cui all'art. 24 Cost., la tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che, iscritto all'albo degli psicologi, abbia chiesto, a norma dell'art. 35 legge n. 56 del 1989, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività' di psicoterapeuta - autorizzazione subordinata all'esistenza di requisiti legislativamente predeterminati, in riferimento ai quali l'ordine professionale non ha alcun potere discrezionale -, spetta al giudice ordinario, istituzionalmente competente per tutte le controversie su diritti soggettivi, il quale è chiamato a provvedere con pienezza di poteri e quindi anche con una pronuncia di condanna a concedere l'autorizzazione. La valutazione in ordine alla sussistenza del carattere "professionale" dell'attività' di cui si tratta costituisce un accertamento di merito, incensurabile in Cassazione, ove immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di accoglimento dell'istanza dell'interessato, che aveva escluso l'applicabilità di una delibera restrittiva dell'Ordine successiva alla data in cui era stata presentata la domanda e aveva ritenuto congrua l'attività professionale psicoterapeutica svolta per sei anni presso una Usl).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)