Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15440 del 13/07/2011 (Rv. 619157 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Procedure di fallimento e di concordato preventivo - Contemporanea pendenza dinanzi a diversi tribunali - Conflitto positivo di competenza - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
Si configura un'ipotesi di conflitto positivo di competenza qualora pendano, dinanzi a due diversi tribunali, procedure concorsuali di tipo diverso (come quella fallimentare e quella di ammissione al concordato preventivo), stante l'interesse dei creditori alla concentrazione delle procedure ed alla luce dei peculiari principi ispiratori della normativa fallimentare (e, in particolare, di quello, fondamentale, della unitarietà della procedura concorsuale), con la conseguenza che è ammissibile la proposizione di istanza di regolamento di competenza, ovvero la richiesta di ufficio del medesimo, innanzi alla Corte di cassazione, per la risoluzione del conflitto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)