Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2695 del 10/02/2016 (Rv. 638525 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Ricorso di fallimento in proprio - Precedente omologazione di concordato preventivo - Giudice competente - Individuazione - Principio di unicità delle procedure - Inapplicabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
Il principio di unicità delle procedure, per il quale, nel caso di contemporanea pendenza di due procedure concorsuali, anche di diversa natura, sorge l'interesse dei creditori alla loro concentrazione davanti allo stesso giudice, con eventuale insorgenza di un conflitto di competenza, non può trovare applicazione quando uno stesso imprenditore abbia presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio presso un tribunale diverso rispetto a quello che ha omologato una sua pregressa domanda di concordato preventivo. Invero, una volta emesso il decreto di omologazione, non può più parlarsi di pendenza della procedura concordataria, a meno che uno dei creditori non presenti istanza di risoluzione ai sensi dell'art. 186 l.fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 14, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)